Art. 14.
(Regolamenti).

      1. Il regolamento generale, il regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale ed il regolamento di amministrazione sono emanati, anche in deroga alle leggi vigenti, con distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.